Politica

QUANDO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA VIENE NEGATO. LE CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE ANGELO DI LENA.

Condividi questo articolo:

Con nota protocollo degli atti n. 15797 del 3 settembre 2018 chiedevo di avere accesso agli atti della procedura di gara relativa allo smaltimento dei rifiuti di Pulsano, ovvero di quella procedura più volte rinviata , nell’interesse della cittadinanza.
Questa mia iniziativa perché la sensazione di molti in paese è che nella situazione di pre-dissesto l’obiettivo dell’ amministrazione sia rinviare per problematiche legate al servizio e ai costi, visti i ritardi del pagamento delle fatture alla ditta di ora che ha accumulato un debito enorme per l’erogazione del servizio.
Ma il responsabile servizi Lavori Pubblici mi negava l’accesso essendo tale procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi degli art 60 e 95 comma 2 D.lgs n.50/16.
Ciò, a fronte di una istanza di accesso di un Consigliere comunale il quale, ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale, “ha diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento”. Espongo a proposito delle mie considerazioni. L’Anac rileva che il diritto di accesso agli atti di gara appare norma speciale rispetto al diritto di accesso della Legge n. 241/90 e al diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali nei confronti degli atti della propria Amministrazione. Inoltre, le disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici” in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrano nell’ambito dei limiti e delle condizioni alle quali è subordinato ad esempio 
“l’accesso civico generalizzato” di cui agli artt. 5 e 5-bis del Dlgs. n. 33/13. Con riguardo a tale disciplina, l’Anac ritiene che, prima dell’aggiudicazione, il “diritto di accesso civico generalizzato” possa essere legittimamente escluso in ragione dei divieti di accesso previsti dall’art. 53 del Dlgs. n. 50/16. Successivamente all’aggiudicazione della gara, il diritto di accesso deve essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del Dlgs. n. 33/13. In sostanza, l’Amministrazione può consentire l’accesso agli atti di una gara ad un Consigliere comunale che lo richieda, ma solo dopo la conclusione della procedura. Ed allora , pur nel rispetto delle norme vigenti , è giusto negare il diritto di accesso? O c’è qualcosa che non funziona in questa normativa ??


Gianfranco Maffucci

Sottufficiale Marina Militare in pensione- fondatore associazione culturale Delfino Blu (1996), promotore per 8 anni consecutivi Premio Città di Taranto, premio rivolto ad artisti, pittori scultori, artigiani, fotografi, provenienti da diversi paesi esteri, premi di poesie. Mostre d’arte varia. Cofondatore blog Blufree. Appassionato da ragazzo di fotografia. Aderisce da anni ad una associazione di Templari (solidarietà e beneficenza)