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USB: diritto di critica…c’è un giudice a Berlino!

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Qualche tempo fa e precisamente a Gennaio 2022, le Ferrovie Appulo Lucane, essendosi trovata in improvvisa crisi di liquidità e dovendo provvedere al pagamento degli stipendi, dovette disporre l’accredito dello stipendio mensile con “bonifico urgente“, comportando che alcuni Lavoratori si siano visti addebitare il costo di 5€ conseguente all’adozione di tale scelta datoriale.

Pertanto, come USB in prima istanza inviammo una “diffida” alla FAL e successivamente, vista la mancanza di risposte, pubblicammo sulla nostra pagina Facebook il post «Alle Ferrovie Appulo Lucane i Lavoratori pagano per ricevere il proprio salario!» nel quale dichiaravamo che a nostro avviso tali addebiti potevano«configurarsi come vera e propria appropriazione indebita».

E solo dopo aver pubblicato la notizia che le Fal ci inviarono una “nota” in cui ammettevano l’errore senza però scusarsi con i Lavoratori. E noi, dall’altro canto ribadimmo: «meglio tardi che mai!».

Ma evidentemente il Presidente delle FAL (azienda pubblica al 100%), non “contento” del nostro operato, decise di QUERELARE la USB per diffamazione.

Noi, come è giusto che sia, abbiamo ritenuto costituirci in giudizio, opponendoci, convinti di aver fatto il nostro lavoro a tutela e difesa degli interessi dei Lavoratori (non solo nostri iscritti)…

E la giustizia, con i suoi tempi, ci ha dato ragione: il procedimento a nostro carico è stato “archiviato” per «infondatezza della notizia di reato»!

Il Giudice, accogliendo le motivazioni dei nostri legali Avv. Michele Bottalico e Avv. Francesco Daddabbo, oltre ad osservare che quella del “bonifico urgente” è stata una scelta, «imputabile esclusivamente al datore di lavoro e non portata preventivamente a conoscenza dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali» che «ha indirettamente cagionato ai medesimi un lieve danno immediato (l’addebito di 5 Euro quale costo dell’urgenza) al contempo ingenerando il timore che detta onerosa modalità potesse divenire “al regola”», ha altresì specificato che «la nozione di critica, quale espressione della libera manifestazione del pensiero» è oramai ammessa dall’elaborazione giurisprudenziale«anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione», cosi come «ne consegue che la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia… NON PUÒ, PER DEFINIZIONE, PRETENDERSI RIGOROSAMENTE OBIETTIVA E ASETTICA» concludendo che la nostra dichiarazione, a parere di FAL diffamatoria,

SI SIA INSERITA IN UN CONTESTO DI LEGITTIMA CRITICA,

DA PARTE DI UN RAPPRESENTANTE SINDACALE,

NEI CONFRONTI DELL’OPERATO DEL DATORE DI LAVORO».

FINALMENTE C’È GIUSTIZIA!